SICUREZZA CANTIERI

Per tutti i cantieri è obbligatoria la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Il Geom. Stefano Farina ricopre il ruolo di coordinatore per la sicurezza per cantieri presenti su tutto il territorio nazionale.

 

APPROFONDIMENTI SICUREZZA CANTIERI ITALIA

Vediamo alcune indicazioni relative agli obblighi previsti in materia di sicurezza cantieri.

Per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile

  • Lavori di
    • costruzione,
    • manutenzione,
    • riparazione,
    • demolizione,
    • conservazione,
    • risanamento,
    • ristrutturazione
    • equipaggiamento,
    • la trasformazione,
    • il rinnovamento o lo smantellamento
  • di opere fisse, permanenti o temporanee,
    • in muratura,
    • in cemento armato,
    • in metallo,
    • in legno
    • in altri materiali,
  • comprese
    • le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali,
    • ferroviarie,
    • idrauliche,
    • marittime,
    • idroelettriche e,
  • solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
  • le opere di bonifica,
  • di sistemazione forestale e di sterro.
  • Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
  • gli scavi,
  • il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

 

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;


Il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;


L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

L'impresa esecutrice è l'impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

 

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto122 territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3. Per saperne di più sulla notifica preliminare leggi il nostro approfondimento all'indirizzo
www.notificapreliminare.it

 

Per saperne di più sulla sicurezza cantieri fai click qui.

 

Geometra Stefano Farina
P.IVA. 01133310225

cell. 32 8087 9559

SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA CANTIERI
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Coordinatore per la sicurezza cantieri in fase progettuale ed esecutiva,
Assunzione Ruolo Responsabile dei Lavori,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Formatore, Consulente sicurezza lavoro
Rappresentante del Datore di Lavoro in ambito Spazi Confinati


Via LungoSarca, 67 . Ponte Arche - 38077 Comano Terme (TN)
Via Medici, 4/3 - 38123 Trento
Via Fiera, 4 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
solo su appuntamento

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